Green Pass: più semplici i controlli
Approvato definitivamente l’emendamento che modifica la verifica del Green pass.
Tra le novità approvate, la possibilità per i lavoratori del settore privato di chiedere di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19. Coloro che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del possesso del Green Pass, i lavoratori del settore privato possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. Questo comporta, per i datori di lavoro, di evitare ulteriori verifiche per tutta la durata di validità del green-pass.
Con riferimento ai lavoratori in somministrazione, la verifica del rispetto delle prescrizioni in commento compete all’utilizzatore. Al somministratore compete l’onere di informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni.
Viene inolre disposto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni. In questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Una modifica al c. 7 dell’ar. 3 chiarisce che i 10 giorni durante i quali i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti possono sostituire, trascorsi 5 giorni, il lavoratore sospeso perché privo di certificato verde sono giorni lavorativi e la sostituzione è rinnovabile più volte fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Rimangono in vigore le precedenti particolarità, in particolare, i lavoratori autonomi che svolgono prestazioni di servizi in abitazioni private possono accedere alle medesime anche in mancanza di un certificato verde COVID-19 mentre il possesso del certificato verde per l’accesso al luogo di lavoro è dovuto anche da parte del titolare dell’azienda o di altra struttura oltre che dei lavoratori, ivi compresi gli autonomi, e dei soggetti che svolgano ivi attività di formazione o di volontariato.